Crisi d'impresa

Chiama Ora

Gestione della crisi d'impresa a Frascati
Aggiornamento alle nuove procedure d'allerta 

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 2019 (D.L. n. 14 del 12 gennaio 2019), approvato in attuazione della Legge n. 155 del 19 ottobre 2017 nell'ambito della delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019. Con le nuove norme si è voluto dotare gli operatori del settore di strumenti atti a prevenire, o limitare, situazioni di crisi e di insolvenza dell’impresa.
Il nuovo codice predispone ad esempio le procedure di allerta, sulle quali lo Studio Violetti di Frascati è in grado di fornire una dettagliata consulenza.
Tali procedure sono previste agli articoli da 12 a 15 del testo e hanno lo scopo di anticipare l’emersione delle crisi d’impresa evitando la progressiva dispersione del patrimonio aziendale, in modo da soddisfare al meglio anche i creditori.
Le misure di allerta vanno adottate dalle imprese in maniera autonoma con l’aiuto degli organi di controllo, prima di ricorrere ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste e, soprattutto, senza coinvolgere i creditori.
Nel caso in cui la soluzione della crisi non appaia attuabile con misure di ristrutturazione interna, è possibile ricorrere all’istituto della composizione assistita della crisi, attraverso un apposito organismo costituito presso le Camere di Commercio.
L’organismo di composizione della crisi, mediante una trattativa con i creditori da attuarsi in tre mesi, prorogabili per ulteriori tre, dovrà individuare una soluzione concordata stragiudiziale.
Alla base dei sistemi di allerta vi è un obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo interno societario, ma anche da parte dei creditori pubblici qualificati individuati nell'Agenzia delle Entrate, nell'Inps e nell'Agente della riscossione.

Entrata in vigore del Nuovo codice sulla crisi d’impresa

Relativamente all’entrata in vigore delle nuove norme, vi saranno due momenti. 
Nello specifico viene fatta una distinzione tra:
  • disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi d'impresa e dell’insolvenza, che entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, per consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative;
  • altre disposizioni che possono trovare applicazione immediata. Queste entreranno in vigore da subito, ovvero il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Read More

Crisi d’impresa 2019: segnalazione degli organi di controllo societari

Studio Violetti di Frascati informa la Clientela che, ai sensi delle nuove norme sulla crisi d'impresa, gli organi di controllo societari, ovvero il revisore contabile e la società di revisione, hanno il compito non semplice di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario, e quale è il prevedibile andamento della gestione.
Gli stessi organi di controllo devono segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi d'impresa.
La segnalazione deve essere motivata, resa per iscritto o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.
In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo devono informare l’Organismo di composizione della crisi, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni e anche in deroga al disposto dell’articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.
La segnalazione tempestiva comporta l’esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo, in difformità dalla prescrizioni ricevute, a meno che esse siano diretta conseguenza di decisioni assunte prima della segnalazione stessa.
L’organo di controllo interno deve necessariamente instaurare una dialogo con l’organo amministrativo, diretto ad individuare le soluzioni possibili e le iniziative da intraprendere, in difetto delle quali gli stessi organi sono tenuti ad attivare la procedura di allerta “esterna” mediante sollecita ed idonea segnalazione all’organismo di composizione della crisi d’impresa.
Da più parti si paventa, a seguito delle responsabilità previste e anche delle difficoltà di controllo dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo di una azienda, il proliferare di segnalazioni prudenziali che potrebbe vanificare l’obiettivo delle nuove norme.
In riferimento a tale problematica il legislatore ha imposto agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari (di cui all’articolo 106 Tub) di dare notizia anche agli organi di controllo societari, e se esistenti, delle variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti comunicate al cliente.
Chiama Ora

Assistenza nelle procedure di ristrutturazione del debito a Frascati

Nel nostro ordinamento è stata introdotta una nuova procedura di risanamento del debito, con riferimento alla quale lo Studio Violetti di Frascati mette a disposizione questa agevole e breve guida. 
Situazioni di indebitamento cronico, personale o microaziendale, sono ormai all'ordine del giorno. In linea di massima, si può dire che ciò spesso accade: 
  • per le conseguenze della crisi economica mondiale; 
  • per il mutamento delle scelte della dirigenza politica; 
  • per gli aumenti del costo fiscale; 
  • e per altri fattori economici territoriali e strutturali. 
Di fronte all’avanzare della crisi nazionale e all’innalzarsi della soglia di povertà, il legislatore ha dovuto prendere atto che il sistema di gestione dell’insolvenza del debitore non poteva essere lasciato nei limiti oramai superati della disciplina del fallimento. 
Le prime riforme non sono riuscite ad intervenire sul piano strutturale, lasciando la gestione dell'insolvenza circoscritta ai soggetti (imprese) che hanno una dimensione economica sufficiente a renderne profittevole la fase di ripartizione concorsuale dell’attivo a mezzo del curatore. 
Ne restavano così esclusi i piccoli imprenditori ed i consumatori.
Per questo è stato necessario intervenire e disciplinare l’istituto che oggi consente ai consumatori, ed altri soggetti generalmente non ammessi alle procedure fallimentari, di accedere ad una nuova procedura di risanamento e ristrutturazione del debito. 
Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette ora di rivolgersi ad un organismo apposito, e poi al proprio tribunale, con un piano di rientro che se accolto diventerà vincolante per i creditori. Il Giudice potrà anche determinare una sospensione di ogni azione esecutiva dei creditori nei confronti del debitore evitando così la cronicizzazione della realtà debitoria. 

Proposta di accordo e procedura in tribunale

La proposta di accordo va depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore tramite gli appositi “Organismi di composizione della crisi”. 
La proposta va depositata: 
  • con l'elenco di tutti i creditori;
  • con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
  • con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione relativa alla fattibilità del piano; 
  • con l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare e del certificato dello stato di famiglia.
Se il debitore esercita attività d'impresa deve anche depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con la dichiarazione di conformità all'originale. 

Per quanto riguarda il procedimento, il Giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza se la proposta soddisfa i requisiti richiesti ed è ammissibile; all'udienza, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone poi che per non oltre 120 giorni non possano essere esperiti da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, nei confronti del debitore, a pena di nullità: 
  • azioni esecutive individuali, le quali rimangono sospese per una sola volta, anche in caso di successive proposte d'accordo; 
  • sequestri conservativi; 
  • acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo. Tale sospensione non opera nei confronti dei creditori titolari di crediti impignorabili; durante tale periodo inoltre le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 
Dopo che tutti i creditori sono stati informati dall'Organismo del contenuto della proposta, l'accordo di ristrutturazione del debito si ritiene raggiunto quando essi fanno pervenire al medesimo organismo di composizione della crisi dichiarazione scritta del proprio consenso alla proposta, con eventuali modifiche.
La dichiarazione può essere fatta pervenire in svariati modi (telegramma, telefax, raccomandata A/R etc.) purché ciò avvenga per iscritto. Una volta raggiunto l'accordo, l'organismo di composizione trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi: perché l'accordo possa ritenersi raggiunto con i creditori è necessario che vi sia stato il consenso di tanti soggetti bastevoli a rappresentare almeno il 60% dei crediti. 

Si può revocare l'accordo? L'accordo viene revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente ed entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. 
Una volta raggiunto l'accordo, con la percentuale sopra indicata (60%), la relazione sui consensi espressi viene trasmessa allegando il testo dell'accordo. Nei 10 giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni; decorso tale termine l'organismo riferisce al Giudice trasmettendo con apposita relazione sulle contestazioni ricevute e sulla definitiva fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti, allegando le eventuali contestazioni ricevute e l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
All'udienza, dopo aver effettuato le verifiche opportune circa il quorum di creditori favorevoli raggiunto e l'idoneità della proposta a garantire il pagamento dei creditori estranei, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione: dalla data di omologazione e per un periodo non superiore ad 1 anno l'accordo produce la sospensione prima citata di: azioni esecutive individuali, sequestri conservativi e acquisizione da parte di creditori ante-procedura di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente l'accordo. 
Ma la sospensione non vale mai per i titolari di crediti impignorabili. Può capitare che gli effetti dell'accordo vengano meno per: 
  • risoluzione dell'accordo: l'accordo si risolve tramite richiesta al tribunale se il debitore non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se l'esecuzione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore oppure se le garanzie promesse non vengono costituite; 
  • mancato pagamento dei creditori estranei: è richiesto con ricorso, che viene deciso in camera di consiglio; 
  • la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore. 
Per dare esecuzione all'accordo, la norma al primo comma dell'art. 13 disciplina il caso in cui per la soddisfazione dell'accordo siano stati utilizzati beni sottoposti a pignoramento oppure il caso in cui, su proposta dell'organismo di composizione, sia stato nominato un liquidatore, il quale disponga in via esclusiva dei beni e delle relative somme incassate; interessante è il secondo comma che stabilisce che, nel caso in cui possano sorgere delle difficoltà nell'esecuzione dell'accordo o in relazione all'esatto adempimento del medesimo, se ne occupa l'organismo stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Il Giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto con cui si da avvio all'accordo ed al piano di ristrutturazione dei debiti, autorizza lo svincolo delle somme ed ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle relative iscrizioni sui diritti di prelazione e di ogni altro vincolo. 

L'accordo può essere annullato dal Tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore quando: 
  • è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo; 
  • è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo; 
  • sono state dolosamente simulate attività inesistenti. 
Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. L'accordo invece può essere dichiarato risolto; per ottenere la risoluzione, ciascun creditore può presentare ricorso al Tribunale entro 1 anno dalla scadenza del termine prefissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo, per i seguenti motivi: 
  • il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo; 
  • le garanzie promesse non vengono costituite; 
  • l'esecuzione dell'accordo diventa impossibile per ragioni non imputabili al debitore. L'annullamento e la risoluzione non pregiudicano comunque i diritti acquistati dai terzi in buona fede: ciò vale anche per coloro che hanno acquistato beni dal creditore proponente. 
La procedura è diretta da appositi “Organismi di composizione della crisi” che si attivano per definire le problematiche che sorgono per l'esecuzione e per vigilare sull'esatto adempimento dell'accordo approvato ed omologato. Tali “Organismi” sono iscritti in un apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Read More

Prontuario per accedere alla procedura di volontaria ristrutturazione dei debiti

Queste le più comuni domande sulla procedura di ristrutturazione del debito a cui lo Studio Violetti di Frascati tenta di dare risposta.

1) Qual è la fonte normativa? La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, in vigore dal 29 febbraio 2012, introduce nel nostro ordinamento la procedura volontaria di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento.

2) Che cosa s'intende per procedura volontaria di ristrutturazione del debito? S'intende uno strumento giuridico che interrompe l'aggravarsi della situazione del debitore insolvente aiutandolo a risanare la propria posizione debitoria con una procedura gestita da un soggetto che garantisce i terzi creditori, previo accordo con loro. Parliamo di una procedura di gestione delle crisi per i soggetti non fallibili in difficoltà, ovvero piccole imprese e consumatori, la cui situazione debitoria sia divenuta oramai cronica e non più superabile con le risorse ordinarie disponibili. Con tale percorso si consente di proporre ai creditori, e poi eseguire un accordo di ristrutturazione dei debiti in esecuzione di un piano che garantisca il regolare pagamento dei creditori non aderenti alla proposta e il totale saldo dei creditori privilegiati che non vi abbiano rinunciato con il suffragio di un Organismo di gestione della crisi ed il controllo del Tribunale.

3) Da chi può essere utilizzata tale procedura? La procedura volontaria di ristrutturazione del debito può essere richiesta da:
  • imprenditori non soggetti a procedure fallimentari;
  • tutti i consumatori e gli altri soggetti non fallibili (famiglie, privati cittadini etc.), che si trovano in una situazione di cronico squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché nella definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. 
4) Come iniziare la procedura? Il debitore può, rivolgendosi ad un "organismo di composizione della crisi", proporre ai suoi creditori la conclusione di un accordo volto a garantire l'estinzione graduale delle obbligazioni contratte grazie ad un piano che assicuri anche l'integrale pagamento dei creditori non rientranti nell'accordo. 

5) Cosa prevede il piano? Il piano prevede le scadenze, le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. 

6) Ci sono dei presupposti di ammissibilità per accedere alla procedura volontaria di ristrutturazione del debito? Sì, ci sono: 
  • il debitore non deve essere soggetto a procedure fallimentari; 
  • non deve aver presentato ricorso alla procedura di composizione della crisi nei tre anni precedenti. 
7) Cosa prevede la proposta di concordato? La proposta di accordo prevede: 
  • la ristrutturazione dei debiti; 
  • la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri; nella proposta di accordo sono indicati eventuali limiti al debitore per il suo futuro accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire l'attuabilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da una o più persone terze che consentono il conferimento, anche in garanzia, dei redditi o beni sufficienti per attuare l'accordo. 
Il piano può anche prevedere una moratoria di 1 anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono determinate condizioni: 
  • il piano dev'essere idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; 
  • l'esecuzione del piano dev'essere affidata ad un liquidatore nominato dal Giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; 
  • la moratoria non deve riguardare il pagamento dei titolari di crediti impignorabili. 

Entrata in vigore del Nuovo codice sulla crisi d’impresa

Relativamente all’entrata in vigore delle nuove norme, vi saranno due momenti. 
Nello specifico viene fatta una distinzione tra:
  • disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi d'impresa e dell’insolvenza, che entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, per consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative;
  • altre disposizioni che possono trovare applicazione immediata. Queste entreranno in vigore da subito, ovvero il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Read More

Contatti lo Studio di Frascati per una consulenza in materia di crisi d'impresa

Share by: