La proposta di accordo va depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore tramite gli appositi “Organismi di composizione della crisi”.
La proposta va depositata:
- con l'elenco di tutti i creditori;
- con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione relativa alla fattibilità del piano;
- con l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare e del certificato dello stato di famiglia.
Se il debitore esercita attività d'impresa deve anche depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con la dichiarazione di conformità all'originale.
Per quanto riguarda il procedimento, il Giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza se la proposta soddisfa i requisiti richiesti ed è ammissibile; all'udienza, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone poi che per non oltre 120 giorni non possano essere esperiti da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, nei confronti del debitore, a pena di nullità:
- azioni esecutive individuali, le quali rimangono sospese per una sola volta, anche in caso di successive proposte d'accordo;
- sequestri conservativi;
- acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo. Tale sospensione non opera nei confronti dei creditori titolari di crediti impignorabili; durante tale periodo inoltre le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
Dopo che tutti i creditori sono stati informati dall'Organismo del contenuto della proposta, l'accordo di ristrutturazione del debito si ritiene raggiunto quando essi fanno pervenire al medesimo organismo di composizione della crisi dichiarazione scritta del proprio consenso alla proposta, con eventuali modifiche.
La dichiarazione può essere fatta pervenire in svariati modi (telegramma, telefax, raccomandata A/R etc.) purché ciò avvenga per iscritto. Una volta raggiunto l'accordo, l'organismo di composizione trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi: perché l'accordo possa ritenersi raggiunto con i creditori è necessario che vi sia stato il consenso di tanti soggetti bastevoli a rappresentare almeno il 60% dei crediti.
Si può revocare l'accordo? L'accordo viene revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente ed entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Una volta raggiunto l'accordo, con la percentuale sopra indicata (60%), la relazione sui consensi espressi viene trasmessa allegando il testo dell'accordo. Nei 10 giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni; decorso tale termine l'organismo riferisce al Giudice trasmettendo con apposita relazione sulle contestazioni ricevute e sulla definitiva fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti, allegando le eventuali contestazioni ricevute e l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
All'udienza, dopo aver effettuato le verifiche opportune circa il quorum di creditori favorevoli raggiunto e l'idoneità della proposta a garantire il pagamento dei creditori estranei, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione: dalla data di omologazione e per un periodo non superiore ad 1 anno l'accordo produce la sospensione prima citata di: azioni esecutive individuali, sequestri conservativi e acquisizione da parte di creditori ante-procedura di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente l'accordo.
Ma la sospensione non vale mai per i titolari di crediti impignorabili. Può capitare che gli effetti dell'accordo vengano meno per:
- risoluzione dell'accordo: l'accordo si risolve tramite richiesta al tribunale se il debitore non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se l'esecuzione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore oppure se le garanzie promesse non vengono costituite;
- mancato pagamento dei creditori estranei: è richiesto con ricorso, che viene deciso in camera di consiglio;
- la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore.
Per dare esecuzione all'accordo, la norma al primo comma dell'art. 13 disciplina il caso in cui per la soddisfazione dell'accordo siano stati utilizzati beni sottoposti a pignoramento oppure il caso in cui, su proposta dell'organismo di composizione, sia stato nominato un liquidatore, il quale disponga in via esclusiva dei beni e delle relative somme incassate; interessante è il secondo comma che stabilisce che, nel caso in cui possano sorgere delle difficoltà nell'esecuzione dell'accordo o in relazione all'esatto adempimento del medesimo, se ne occupa l'organismo stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Il Giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto con cui si da avvio all'accordo ed al piano di ristrutturazione dei debiti, autorizza lo svincolo delle somme ed ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle relative iscrizioni sui diritti di prelazione e di ogni altro vincolo.
L'accordo può essere annullato dal Tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore quando:
- è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo;
- è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo;
- sono state dolosamente simulate attività inesistenti.
Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. L'accordo invece può essere dichiarato risolto; per ottenere la risoluzione, ciascun creditore può presentare ricorso al Tribunale entro 1 anno dalla scadenza del termine prefissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo, per i seguenti motivi:
- il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo;
- le garanzie promesse non vengono costituite;
- l'esecuzione dell'accordo diventa impossibile per ragioni non imputabili al debitore. L'annullamento e la risoluzione non pregiudicano comunque i diritti acquistati dai terzi in buona fede: ciò vale anche per coloro che hanno acquistato beni dal creditore proponente.
La procedura è diretta da appositi “Organismi di composizione della crisi” che si attivano per definire le problematiche che sorgono per l'esecuzione e per vigilare sull'esatto adempimento dell'accordo approvato ed omologato. Tali “Organismi” sono iscritti in un apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.